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Requisiti per l'accreditamento degli organismi di mediazione civile

L'attività di mediazione e conciliazione può essere svolta unicamente da organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di mediazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010.

Il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione, all'articolo 4 specifica i criteri per l'iscrizione nel registro ministeriale degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

L’iscrizione degli enti mediatori a tale registro, che è pubblico e consultabile online sul sito del ministero di Grazia e Giustizia all’indirizzo http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_10_4.wp, costituisce un requisito imprescindibile affinché gli organismi di mediazione di natura pubblica e privata siano abilitati ad operare legalmente su tutto il territorio nazionale. Tra i principali requisiti richiesti dall’articolo 4 si individuano per primi delle adeguate capacità finanziarie ed organizzative dell’organismo di mediazione nonché un oggetto sociale dell’organismo di mediazione che sia compatibile con l’attività e le finalità della mediazione stessa. In particolare l’ente di mediazione per poter fare richiesta di inserimento nel registro ministeriale deve:

  • Possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
  • Attestare di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso accordi con altri organismi di mediazione. A riguardo l’articolo 7, comma 2, lettera c) del medesimo decreto specifica che l’organismo di mediazione può “avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia..”;
  • Possedere una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro a copertura delle responsabilità derivanti dallo svolgimento dell’attività di mediazione;
  • Possedere adeguati requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, in conformità a quanto fissato dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  • Possedere una adeguata trasparenza contabile ed amministrativa nonché autonomia finanziaria e funzionale nei confronti dell’eventuale ente di cui si costituisce articolazione;
  • Una condotta adeguata a garanzia di “indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione”; L’organismo di mediazione deve inoltre disporre di un proprio regolamento interno conforme alla legge, anche per quanto riguarda i rapporti giuridici con i propri mediatori;
  • Avere la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il medesimo organismo di mediazione di un numero di mediatori non inferiore a 5.

Ulteriori requisiti sono richiesti relativamente alla qualifica dei mediatori operanti presso l’organismo di mediazione, e in particolare, questi ultimi devono:

  • Possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
  • Possedere una specifica formazione ed aver frequentato un corso di aggiornamento biennale presso gli enti di formazione accreditati al ministero in base all’articolo 18 del medesimo decreto;
  • Possedere adeguati requisiti di onorabilità;
  • Documentare e comprovare le conoscenze linguistiche necessarie ai mediatori per essere inseriti negli elenchi di esperti in materia internazionale previsti all’art.3 del medesimo decreto.

Caso a parte è costituito dagli enti camerali CCIAA e dai consigli degli ordini professionali che sono iscritti al registro ministeriale su semplice domanda, alla verifica delle adeguate coperture assicurative prescritte dall’art. 4 comma 2, lettera b) e dei requisiti richiesti ai mediatori operanti presso il medesimo organismo prescritti dall’art.4 comma 3

Vedi il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione
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