Le agevolazioni fiscali per la mediazione civile
I vantaggi fiscali per la mediazione civile sono indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale,
il quale al comma 2 afferma che:
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione
sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
inoltre, al comma 3:Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
All'articolo 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale si specificano le disposizioni in materia fiscale e di credito d'imposta.
Comma 1. "Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento
di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione,
un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento,
determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della
mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà ."
In pratica le parti hanno diritto ad un credito di imposta per le spese di mediazione versate all'Organismo fino alla concorrenza di € 500 in caso di conciliazione, ovvero di € 250.
2. "A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile
di ciascun anno, è determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge
16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione
del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente.
Con il medesimo decreto è individuato il credito d'imposta effettivamente spettante
in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse
stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1."
3. "Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta
spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e trasmette,
in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi
importi a ciascuno comunicati."
4. "Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui
al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di
lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da
luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivitÃ
produttive..."