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Requisiti per l'accreditamento degli Enti di formazione

L'attività di formazione degli enti di mediazione e dei soggetti mediatori può essere svolta unicamente da organismi di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di formazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010.
Il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione, all'articolo 18 specifica i criteri per l'iscrizione nel registro ministeriale degli enti di formazione abilitati.
Gli enti di formazione che intendano iscriversi al registro dei formatori possono essere tanto di natura pubblica quanto privata.
I requisiti di idoneità richiesti concernono in particolare:
• Una adeguata capacità finanziaria ed organizzativa; il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata mentre l'oggetto sociale o lo scopo associativo debbono essere compatibili con quelli dell’attività di formazione
• requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
• Possedere una adeguata trasparenza contabile ed amministrativa nonché autonomia finanziaria e funzionale nei confronti dell’eventuale ente di cui si costituisce articolazione;
• Disporre di un numero di formatori che svolgano attività formativa presso l’Ente in numero non inferiore a cinque;
• Disporre di una sede per lo svolgimento delle attività amministrative e formative;
• La previsione ed istituzione di un percorso formativo articolato in moduli teorici e pratici della durata complessiva non inferiore alle 50 ore ed un numero massimo di partecipanti non superiore alle trenta unità. Tale percorso formativo deve obbligatoriamente prevedere una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore. Tale percorso formativo dovrà inoltre obbligatoriamente affrontare tematiche come:
1. La normativa nazionale in tema di mediazione e conciliazione;
2. La normativa comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione;
3. Le metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice;
4. Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell’accordo di conciliazione;
5. Compiti e responsabilità del mediatore;
• La previsione e l’istituzione di un percorso di aggiornamento teorico-pratico formativo biennale di durata non inferiore alle 18 ore avente ad oggetto le medesime materie esposte prima
• Una adeguata diffusione delle informazioni relative ai percorsi di formazione ed aggiornamento esposti sopra, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell’ente di formazione
• L’esistenza ed indicazione da parte dell’Ente di formazione di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie che attesti la completezza e l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
Relativamente ai requisiti di qualificazione dei formatori si segnala che l’art.18 richiede specifiche attestazioni per il personale docente dei corsi teorici (tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie) e per il personale docente dei corsi partici (aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure) Indistintamente per tutti i docenti (avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio), adeguati requisiti di onorabilità.

Vedi il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e elenco dei formatori per la mediazione
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