Requisiti per l'accreditamento degli Enti di formazione
L'attività di formazione degli enti di mediazione e dei soggetti mediatori può
essere svolta unicamente da organismi di formazione accreditati presso il
Ministero della Giustizia e inseriti nel Registro degli organismi di formazione
ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 28/2010.
Il Decreto 18 ottobre 2010 n. 180 - Registro degli organismi di mediazione e
elenco dei formatori per la mediazione, all'articolo 18 specifica i criteri per
l'iscrizione nel registro ministeriale degli enti di formazione abilitati.
Gli enti di formazione che intendano iscriversi al registro dei formatori
possono essere tanto di natura pubblica quanto privata.
I requisiti di idoneità richiesti concernono in particolare:
• Una adeguata capacità finanziaria ed organizzativa; il richiedente deve
possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria
alla costituzione di una società a responsabilità limitata mentre l'oggetto
sociale o lo scopo associativo debbono essere compatibili con quelli
dell’attività di formazione
• requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
• Possedere una adeguata trasparenza contabile ed amministrativa nonché
autonomia finanziaria e funzionale nei confronti dell’eventuale ente di cui si
costituisce articolazione;
• Disporre di un numero di formatori che svolgano attività formativa presso
l’Ente in numero non inferiore a cinque;
• Disporre di una sede per lo svolgimento delle attività amministrative e
formative;
• La previsione ed istituzione di un percorso formativo articolato in moduli
teorici e pratici della durata complessiva non inferiore alle 50 ore ed un
numero massimo di partecipanti non superiore alle trenta unità . Tale percorso
formativo deve obbligatoriamente prevedere una prova finale di valutazione della
durata minima di quattro ore. Tale percorso formativo dovrà inoltre
obbligatoriamente affrontare tematiche come:
1. La normativa nazionale in tema di mediazione e conciliazione;
2. La normativa comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione;
3. Le metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e
di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione
comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice;
4. Efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e
conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e
dell’accordo di conciliazione;
5. Compiti e responsabilità del mediatore;
• La previsione e l’istituzione di un percorso di aggiornamento teorico-pratico
formativo biennale di durata non inferiore alle 18 ore avente ad oggetto le
medesime materie esposte prima
• Una adeguata diffusione delle informazioni relative ai percorsi di formazione
ed aggiornamento esposti sopra, anche mediante la loro pubblicazione sul sito
internet dell’ente di formazione
• L’esistenza ed indicazione da parte dell’Ente di formazione di un responsabile
scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione
o risoluzione alternativa delle controversie che attesti la completezza e
l’adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.
Relativamente ai requisiti di qualificazione dei formatori si segnala che
l’art.18 richiede specifiche attestazioni per il personale docente dei corsi
teorici (tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o
risoluzione alternativa delle controversie) e per il personale docente dei corsi
partici (aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o
conciliazione in almeno tre procedure) Indistintamente per tutti i docenti
(avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione,
conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini
professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private
riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in
qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel
corso di un biennio), adeguati requisiti di onorabilità .